Con il decreto 11 agosto 2017, in vigore dall’11 novembre 2018, sono stati definiti alcuni requisiti minimi dei derivati del pomodoro. L’azione che precede la pubblicazione di altra normativa circa l’origine dei lavorati da pomodoro ad eccezione della passata (già normata e per la quale già sussiste obbligo di indicazione dell’origine in etichetta) va nella direzione di rafforzare la filiera italiana dei prodotti derivati da pomodoro in modo sinergico rispetto a quanto fatto in precedenza. La norma riguarda in particolare: pomodori non pelati interi, pomodori pelati interi, pomodori in pezzi, pomodori concentrati e pomodori disidratati.
A maggior tutela dei consumatori e per contrastare la concorrenza sleale di prodotto di importazione è stabilito il divieto di rilavorazione dei prodotti che non rispondono alle caratteristiche del Decreto e che abbiano una delle seguenti caratteristiche “negative”:
· Rapporto zuccheri inferiore a 35
· Rapporto acidità superiore a 12
· Acidità volatile superiore a 0,60 % di residuo secco al netto del sale aggiunto
· Impurità minerali superiori a 0,15 di residuo secco al netto del sale aggiunto
· Colore, odore o sapore anormale
Il decreto si applica solo ai pomodori prodotti e commercializzati in Italia, fatto salvo i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altro stato UE o in Turchia o altro Paese EFTA.
Massima attenzione alla denominazioni commerciali e di fantasia che mai potranno sostituire la denominazione legale di cui al dm e legge 54/2016.
Eventuali preparazioni, anche a partire da ricette artigianali o esclusive, vanno adeguatamente controllate anche con il supporto dei tecnici di Impresa Verde al fine di non rischiare possibili contestazioni da parte delle autorità addette ai controlli, tra le quali quella di frode in commercio.
Ugualmente menzioni volontarie come “senza coloranti”, “senza conservanti” o simili, a migliore promozionalità dei propri prodotti, andranno adeguatamente circostanziate rispetto a elenchi di additivi ben precisi e secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali.
I requisiti prescritti si applicano anche ai pomodori diversi dai rossi ma la denominazione dovrà essere completata da un riferimento al colore del prodotto.
In ragione della forte propensione all’innovazione da parte delle imprese associate sui prodotti derivati dal pomodoro, ed in ragione al contempo di un quadro normativo in forte evoluzione Coldiretti-Impresa Verde raccomanda la massima cautela e rimane a piena disposizione per eventuali chiarimenti.
27 Novembre 2017
TRASFORMAZIONE POMODORO: REQUISITI QUALITATIVI MINIMI