Dal 22 ottobre è obbligatorio indicare in etichetta la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 145) sui prodotti preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività.
I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere qui preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
Con sede di stabilimento di produzione o confezionamento si intende la menzione della località e dell’indirizzo, se necessario ai fini dell’identificazione.
Se sede di stabilimento e ragione sociale coincidono oppure sono presenti marchi sanitari, come ad esempio per uova e latte, non è necessaria tale indicazione.
Carenze nell’indicazione della sede di stabilimento o sua erronea modalità di indicazione porteranno a una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere da fine aprile 2018, salvo lo smaltimento delle scorte di prodotti già commercializzati o già etichettati. L’organo responsabile è individuato nell’ICQRF.
9 Febbraio 2018
SEDE DI STABILIMENTO, DA INDICARE IN ETICHETTA