10 Dicembre 2014
PENSIONI MINIME: ARRIVA BONUS NATALIZIO

Sono in arrivo 154,94 euro con la rata di dicembre per coloro che percepiscono la pensione integrata al trattamento minimo e hanno redditi bassi. L’aumento, più comunemente conosciuto come importo aggiuntivo sulla pensione, è stato introdotto dalla Finanziaria del 2001 e viene corrisposto, di regola unitamente alla tredicesima mensilità, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. L’importo aggiuntivo non costituisce reddito e, pertanto, non è certificato nell'imponibile fiscale della pensione e non deve essere dichiarato per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Quando spetta? Per ottenere il pagamento dell'importo aggiuntivo le condizioni da rispettare sono due: la prima riguarda l'importo della pensione, l'altra il reddito complessivo del pensionato e del coniuge. L’importo aggiuntivo è pagato in misura intera se l’importo complessivo annuo delle pensioni è minore o uguale all'importo annuo del trattamento minimo, che per il 2014 è di 6.517,94. Nel caso in cui l’importo complessivo delle pensioni sia compreso tra i 6.517,94 euro e i 6.672,88 euro annui (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento), l’importo aggiuntivo viene corrisposto in misura proporzionalmente ridotta.
I limiti di reddito da non superare per ottenere l’aumento differiscono a seconda che il pensionato sia o meno coniugato.In particolare, l’importo aggiuntivo spetta ai pensionati che non superano i seguenti redditi annui: Pensionato solo: 9.776,91 euro; pensionato coniugato: 19.553,82 euro. L’importo aggiuntivo non spetta se il pensionato coniugato possiede redditi propri superiori al limite previsto per il pensionato solo anche se il reddito, cumulato con quello del coniuge, risulta essere inferiore al limite previsto per i soggetti coniugati; devono essere rispettati, in pratica, entrambi i limiti (personale e coniugale).
I redditi da dichiarare sono quelli assoggettabili all'Irpef percepiti dal titolare e dal coniuge per lo stesso anno in cui deve essere erogata la prestazione; pertanto, in attesa della successiva verifica a consuntivo, l’importo aggiuntivo viene erogato dall’INPS in via provvisoria con la tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.
Per avere maggiori informazioni raccomandiamo a tutti gli interessati di rivolgersi al Patronato Epaca: gli operatori forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria. 

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