La pensione ai superstiti spetta:
· Al coniuge,
· Al coniuge separato,
· Al coniuge separato per colpa se il tribunale ha stabilito che ha diritto agli alimenti,
· Al coniuge divorziato se titolare di assegno di divorzio, non si sia risposato (a parte casi particolari) e l’ex coniuge abbia iniziato l’assicurazione presso l’INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
· Ai figli che alla data della morte del genitore siano minori di 18 anni,
· Ai figli maggiorenni che alla data del decreto siano studenti o inabili.
La misura della pensione ai superstiti è pari:
· 60% al coniuge (soggetta ai limiti di reddito),
· 80% al coniuge con figlio,
· 100% al coniuge con 2 figli.
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato indipendente dalla data di presentazione della domanda.
Il servizio è svolto dagli operatori Epaca in modo totalmente gratuito presso gli uffici Zona di Coldiretti.
La pensione ai superstiti può essere:
· Di reversibilità se il defunto era già titolare di pensione,
· Indiretta se il defunto alla data del decesso non era ancora titolare di pensione.
Documentazione necessaria:
· Documentazione anagrafica: fotocopia carta d’identità, codici fiscali del De Cuius (deceduto) e dei richiedenti la pensione,
· Data del matrimonio,
· Data del decesso,
· Coordinate bancarie: IBAN,
· Ultima dichiarazione dei redditi,
· Eventuali sentenze (separazione/divorzio/ ecc.).
2 Febbraio 2018
PENSIONI AI SUPERSTITI