12 Marzo 2018
ORIGINE IN ETICHETTA ANCHE PER I DERIVATI DEL POMODORO

Un passo determinante per tutelare un patrimonio di oltre 5 miliardi di chili di pummarola italiana che rappresenta una componente fondamentale della dieta mediterranea
L’etichetta di origine obbligatoria salva il pomodoro Made in Italy dall’inganno dei prodotti coltivati all’estero e importati per essere spacciati come italiani. Lo afferma la Coldiretti nell’annunciare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 47 del 26 febbraio 2018 del decreto interministeriale per l’origine obbligatoria sui prodotti come conserve e salse, oltre al concentrato e ai sughi, che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro, firmato dal Ministro per le Politiche Agricole Maurizio Martina di concerto con quello dello sviluppo economico Carlo Calenda.
Finalmente sono tolte dall’anonimato tutte le coltivazioni di pomodoro italiane. Dopo 10 anni si completa per tutti i derivati del pomodoro il percorso di trasparenza iniziato il primo gennaio 2008 con l’entrata in vigore definitiva dell’obbligo di etichettatura di origine per la sola passata di pomodoro.
La nuova norma dunque sarà pienamente applicabile anche a sughi pronti con almeno il 50% di pomodoro come ingrediente, anche unito a ingredienti di origine animale (es: carne, lumache, etc) o altre verdure (es: ketchup).
Tutte le confezioni di tutti i derivati del pomodoro, sughi e salse, prodotti in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.
Per consentire lo smaltimento delle scorte i prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, perché immessi sul mercati sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del provvedimento, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
Le disposizioni del decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.
Si ricorda che tali indicazioni devono essere indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente (meglio se sul davanti e di fianco alla denominazione di vendita) in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste od oscurate.
L’ufficio di sicurezza alimentare di Coldiretti Reggio Emilia è a disposizione per favorire l’adeguamento alla nuova normativa.
 

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