I datori di lavoro domestico non hanno l’obbligo di comunicare all’Inail gli infortuni lievi, cioè quelli che comportano una assenza di almeno 1 giorno, escluso quello in cui avviene l’evento.
Come già comunicato dal 12 ottobre 2017 sono entrate in vigore le norme che impongono ai datori di lavoro l’obbligo di comunicare all’Inail per via telematica i dati relativi agli infortuni dei lavoratori dipendenti, autonomi o ad essi parificati che comportino l’assenza di almeno 1 giorno; negli ambiti di applicazione e di esclusione della nuova procedura manca uno specifico riferimento ai lavoratori domestici, infatti gli stessi vengono esplicitamente esclusi dalla definizione di lavoratori e di conseguenza dalla relativa nuova disposizione.
È inoltre precisato che la stessa esclusione viene anche nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio in ambito domestico. Pertanto il datore di lavoro domestico è tenuto alla comunicazione degli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni, non è obbligatoria la comunicazione con invio telematico.
Il Patronato Epaca è a disposizione per ogni chiarimento.
18 Dicembre 2017
LAVORO DOMESTICO: INFORTUNI LIEVI SENZA OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE