IGT EMILIA: APPROVATE LE MODIFICHE AL DISCIPLINARE
Sono state approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della IGT «Emilia o dell’Emilia», avvenuta con il decreto 5 novembre 2024.
Pertanto, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 9, del regolamento (UE) n. 2025/27, a decorrere dal 6 giugno 2025 la modifica ordinaria in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.
In sintesi di seguito i due comma con le modifiche.
Per le tipologie a nome di vitigno “Lambrusco” può essere rivendicata una resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, ivi compresi i prodotti usati per l’arricchimento, la dolcificazione e la presa di spuma, non superiore al 75% [prima della modifica era pari a 80%]; l’eccedenza della resa uva/vino fino all’80% deve essere rivendicata con altra tipologia compatibile dell’I.G.T. “Emilia” o “dell’Emilia” senza riferimento a nome di vitigno Lambrusco o essere riclassificata a vino senza DOP/IGP.
Per le tipologie a nome di vitigno “Lambrusco” l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve di diversa varietà, in quantità non superiore al 15%, anche in fase successiva alla produzione, è consentita a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Lambrusco impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale dei vitigni con nome “Lambrusco”.