12 Novembre 2011
DDL STABILITA’: STORICA FINE DELLO STATO CONTADINO

C'è voluta la più grande crisi dal dopoguerra per chiudere finalmente anche in Italia l’epoca dello Stato contadino che ha sottratto terre fertili agli agricoltori che sono certo in grado di valorizzarli creando ricchezza e nuova occupazione a sostegno della crescita di cui il Paese ha oggi straordinariamente bisogno. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini  nel sottolineare l’importanza dell’accoglimento nel maxiemendamento alla manovra  approvata  definitivamente dal Parlamento della  proposta di Coldiretti di vendere le terre pubbliche prioritariamente ai giovani coltivatori avanzata al Forum di Cernobbio.  Trecentotrentottomila ettari di terreni agricoli coltivabili per un valore di 6,2 miliardi di euro – ha sottolineato la Coldiretti - fanno parte del patrimonio pubblico che è oggetto del programma di dismissioni in una situazione in cui la disponibilità di terra è il principale ostacolo all'ingresso di giovani nel settore primario . La cessione di questi terreni - ha proseguito Marini - toglie allo Stato il compito improprio di coltivare la terra, rende disponibili risorse per lo sviluppo ma soprattutto ha il vantaggio di calmierare il prezzo dei terreni, stimolare la crescita, l’occupazione e la redditività delle imprese agricole che rappresentano una leva competitiva determinante per la crescita del Paese. E’ certo infatti - ha precisato Marini - che nessuno meglio degli imprenditori agricoli è in grado di valorizzare lavorando la terra e generare nuova occupazione. Il provvedimento – riferisce la Coldiretti - prevede che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato”, “nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del Demanio”. Si prevede, peraltro, che la vendita avverrà “mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro”. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto - sottolinea la Coldiretti - il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. “Le Regioni, le Province, i Comuni possono vendere” “i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola” conferendo mandato irrevocabile a vendere - precisa la Coldiretti - all’Agenzia del Demanio che “provvede al versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati”. Dal Trentino alla Sardegna, sono diversi gli esempi di proprietà pubbliche sul territorio nazionale che potrebbero - spiega la Coldiretti - essere dismesse e vendute agli agricoltori, con benefici sia dal punto di vista delle finanze dello Stato che della stessa  produttività delle aree. 
A tale proposito, Coldiretti ha presentato una proposta di legge per il trasferimento e l’alienazione dei fondi tratturali per passarli agli agricoltori e ai Comuni.

IL TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO
Art. 4-quater
(Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del d.lgs n. 28 maggio 2010, n,. 85 nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del Demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 351 del 2001.
2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Nell’eventualità di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all’alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
3. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l’Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l’assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
4. Le Regioni, le Province, i Comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del d.lgs 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all’Agenzia del Demanio mandato irrevocabile a vendere. L’Agenzia provvede al versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico

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