22 Giugno 2011
AL VIA I RISARCIMENTI DANNI BATTERIO KILLER

Questo annuncio arriva dopo il via libera della commissione europea al nuovo testo del regolamento. Il valore del rimborso è stato fissato ad un valore calcolato alla metà del prezzo medio di mercato. Il sostegno non potrà superare i 210 mila milioni di euro e compenserà le perdite economiche attraverso il finanziamento dei ritiri di mercato, della mancata raccolta e del raccolto verde immaturo.  Purtroppo, però, non è previsto nessun risarcimento per gli agricoltori costretti a svendere sottocosto i propri prodotti il periodo interessato alla copertura sarà compreso fra il 26 maggio e il 30 giugno. Secondo Coldiretti la psicosi il regolamento non comprende tutti i settori di produzione nazionali colpiti dalla psicosi, stanzia fondi limitati rispetto ai danni stimati (solo in Italia se ne calcolano oltre 100 milioni) e prevede un periodo di copertura troppo limitato. I beneficiari sono rappresentati da tutti i produttori sia singoli sia aderenti ad Organizzazioni di produttori (OP). Per i produttori aderenti ad una OP gli aiuti saranno cumulabili agli aiuti attualmente contemplati dalla organizzazione comune di mercato (OCM) per il settore ortofrutticolo.  Pertanto i produttori aderenti alle OP riceverebbero il 70 per cento del prezzo medio dei prodotti interessati all’intervento. I produttori non membri di OP dovranno, per beneficiare delle nuove misure di interveto presentare domanda di aiuto (firmare un contratto)  ad una OP riconosciuta. In caso ci sia una limitata presenza di OP gli Stati membri possono autorizzare che un produttore non membro sostituisca il contratto con una notifica all'Autorità competente dello Stato membro (Organismi pagatori), che provvederà a versare il sostegno direttamente al produttore.
Sia le OP sia i produttori non membri di OP dovranno fare  domanda per il pagamento dei sostegni comunitari entro l'11 luglio del 2011 alle Autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri dovranno designare le Autorità competenti entro il 30 giugno 2011 e notificare alla Commissione europea entro il 18 luglio 2011 le informazioni sulle quantità totali ritirate, la superficie totale in cui le operazioni di mancata raccolta sono state svolte, e le richieste degli importi totali dei sostegni  comunitari per le corrispondenti misure di ritiro e operazioni di mancata raccolta.

Quando le richieste per il sostegno superano l'importo massimo del sostegno di 210 milioni di euro, la Commissione fissa un coefficiente di assegnazione per la concessione del sostegno totale disponibile dell'Unione sulla base delle richieste ricevute. Nel caso in cui la richiesta per il sostegno non superi la quantità totale massima del sostegno, il coefficiente di attribuzione stabilito al 100 per cento. Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 18 giugno prossimo.  

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