E' stato autorizzato, per la campagna vitivinicola 2019/2020, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, denominato arricchimento, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare:
- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica Emilia o dell'Emilia per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel periodo successivo ad agosto 2019;
- vini a Denominazione di Origine, fatte salve le misure più restrittive previste dai disciplinari di produzione dei Colli di Scandiano e di Canossa, Reggiano, per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel periodo successivo ad agosto 2019.
E' stato autorizzato inoltre l'arricchimento delle partite atte a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia Romagna, raccolte nel territorio regionale, purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol.