12 Gennaio 2018
SACCHETTI BIODEGRADABILI A PAGAMENTO

Con il 2018 arrivano i sacchetti biodegradabili e compostabili a pagamento vietando definitivamente (tranne limitatissime eccezioni) tutte le borse di plastica, ossia realizzate con polimeri, sia per il trasporto della merce o prodotti sia quelle a fini di igiene o fornite come imballaggio per alimenti sfusi come per esempio frutta e verdura.
Insieme alla legge ci sono anche le sanzioni per chi la evade: da 2.500 a 25.000 euro, elevabili fino a 100.000 euro.
Tutte le buste anche i sacchi leggeri e ultraleggeri utilizzati per i prodotti di ortofrutta, di gastronomia, di macelleria, di pescheria e di panetteria considerati imballaggio primario ai fini di igiene dovranno essere biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile almeno del 40%.
La Normativa specifica inoltre che le borse devono essere distribuite esclusivamente a pagamento e che dovrà essere indicato il loro costo in una voce distinta sullo scontrino o sulla fattura di acquisto. Per le aziende agricole si tratta di una operazione extraagricola sia ai fini iva che ai fini reddituali.
Le aziende agricole in regime speciale che risultano quindi esonerate dall’emissione dello scontrino o della ricevuta – chiarisce una nota di Coldiretti in seguito ad un confronto con l’Agenzia delle Entrate - non perdono il diritto di esonero dello scontrino ma conservano l’obbligo di registrare separatamente nel registro dei corrispettivi l’incasso relativo alla vendita delle borsine e di versare la relativa iva.
Anche le aziende agricole esonerate dalla tenuta contabilità  iva con volume di affari  inferiore ai 7.000 euro annui devono obbligatoriamente registrare in una colonna separata l’incasso relativo alla vendita delle borsine nel registro dei corrispettivi. Questa vendita però è irrilevante per il volume di affari e non è soggetta al versamento iva.
I tipi di borse sono così distinti:
1. Borse per alimenti sfusi: sono le borse che vengono utilizzate come imballaggio primario per alimenti sfusi o fornite a fini igienici (es: per frutta, verdura, prodotti di macelleria, gastronomia, panetteria). Queste buste devono obbligatoriamente essere ad uso alimentare ed essere biodegradabili e compostabili (certificate UNI EN 13432:2002) con contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40% (percentuale che sale al 50% dal 1° gennaio 2020 ed al 60% dal 1° gennaio 2021).
2. Borse per il trasporto: sono le normali borse utilizzate per il trasporto di prodotti che vengono generalmente fornite alla fine della spesa e che non entrano in contratto con l’alimento sfuso. Queste buste devono obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche essere biodegradabili e compostabili (certificate UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconosciuti
3. Borse riutilizzabili in plastica tradizionale: non entrano a contatto con alimenti, anche confezionati, e si differenziano in buste con la maniglia esterna e buste con la maniglia interna e con indicazioni specifiche in merio allo spessore delle materiale.
Molto importante è anche prestare attenzione in fase di acquisto dei sacchetti, e a tal proposito si consiglia di ottenere dai fornitori la garanzia scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.
                        Per il Decreto leggi qui: Decreto

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