L’ispettorato del lavoro ha definito la sanzione da applicare nel caso di mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, omissione alla violazione dell’obbligo fissato dall’art: 18 del DLgs. N.81/2008.
Sono tra le casistiche che si riconducono a comportamenti omissivi dell’obbligo di sorveglianza.
· Valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, dipendenti dalla capacità del lavoratore di svolgerle e non da rischi previsti sul lavoro: sanzione prevista arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
· Tutte le ipotesi in cui sia la normativa vigente e prevedere l’obbligo di sorveglianza sanitaria: sanzione prevista da 2.192 a 4.384 euro (se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori la sanzione è triplicata)
· Casi in cui il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria, non sia stato ancora espresso alcun giudizio di idoneità nei suoi confronti ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso è adibito a specifica mansione soggetta a sorveglianza sanzioni pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro.
L’omessa vigilanza sanitaria, qualora accertata debba essere segnalata, dagli ispettori, all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del C.P.P. per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi ad Agostino Verona Responsabile Sicurezza Impresa Verde Reggio Emilia telefono 0522 936021.
19 Gennaio 2018
OMESSA SORVEGLIANZA SANITARIA: SANZIONI