2 Febbraio 2018
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER COLLABORATORI ‘DIS-COLL’

La DIS – COLL è una indennità di disoccupazione introdotta per i lavoratori parasubordinati che ha sostituito la vecchia una tantum.
Ha come destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perso involontariamente l’occupazione.
Lo strumento, partito in via sperimentale il 01.01.2015, è diventato strutturale grazie alla legge sul lavoro autonomo recentemente approvata.
L’indennità spetta ai collaboratori coordinati e continuativi con o senza mensilità a progetto che hanno perso involontariamente l’occupazione dal 01.01.2015 in poi. Sono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori delle società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Per il diritto alla DIS – COLL i collaboratori il cui rapporto è cessato a partire dal 01.01.2016 devono possedere tutti i seguenti requisiti:
· Stato di disoccupazione al momento della domanda,
· Almeno 3 mesi di contributi accreditati nella gestione separata fra il 01.01 dell’anno solare precedente la data di cessazione del lavoro fino al giorno di cessazione.
La misura della DIS – COLL dipende dal reddito dichiarato ai fini previdenziali in quanto la misura sarà pari al 75% del reddito dichiarato al fini contributivi per l’anno della cessazione del lavoro e per quello precedente, diviso per il numero dei mesi di contributi, non potrà in ogni caso superare i 1.300 euro mensili.
L’indennità spetta per un numero di mesi pari alla metà della durata del contratto di collaborazione calcolato dal 01.01 dell’anno civile antecedente la cessazione del rapporto di collaborazione e il giorno di cessazione. In ogni caso la durata massima è di 6 mesi.
L’indennità è incompatibile con il lavoro subordinato.
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro (a pena decadenza) 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. L’indennità spetta dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se si è presentata entro l’8° giorno se presentata dopo  dalla data di presentazione a decorrere dal 1° giorno successivo alla presentazione.
Per le domande rivolgersi al Patronato EPACA presso gli uffici zona di Coldiretti.

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