La normativa che regola l’iscrizione all’INPS del coltivatore diretto risale al 1963 e prevede che tale attività venga svolta con carattere di continuità e prevalenza.
In particolare alla prevalenza, il coltivatore diretto che nell’arco dell’anno, svolga anche altra attività lavorativa autonoma o dipendente, deve verificare che continui a permanere la prevalenza sia di tempo che di reddito ai fini del mantenimento della qualifica di coltivatore diretto, anche per evitare in futuro di essere eventualmente assicurato retroattivamente dall’INPS dagli elenchi previdenziali con conseguente danno sul diretti pensionistico.
Il concetto di prevalenza è stato esteso anche agli IAP (imprenditori agricoli professionali) anche con eccezioni diverse sul piano civilistico, infatti, ai fini della attivazione della qualifica di IAP, per coloro che operando in zona montana è sufficiente dimostrare di derivare dalla attività agricola almeno il 25% del proprio reddito complessivo dedicando almeno il 25% del proprio tempo.
Questi requisiti vanno valutati con attenzione al fine di evitare problemi sia di natura previdenziale che civilistica pertanto suggeriamo un incontro con gli operatori del Patronato EPACA.
2 Febbraio 2018
ISCRIZIONE PREVIDENZIALE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI