L’Agenzia delle Entrate ha chiarito di recente che le attività di manipolazione di piante acquistate da terzi e rivendute rientrano fiscalmente nel reddito agrario e non sono da considerarsi attività commerciale se viene effettuata almeno una manipolazione tra quelle di seguito elencate.
Rientrano tra le attività di manipolazione, soggette alla tassazione su base catastale, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri:
- concimazione e inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelflife del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza presso il cliente;
- trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale;
- altre attività come potatura, steccatura e rinvasatura.
Tutto ciò permette alle aziende agricole florovivaiste di ampliare la propria offerta ai clienti senza incappare nella tassazione commerciale.
9 Febbraio 2018
FLOROVIVAISTI: NOVITA’ FISCALI