L’etichetta di origine obbligatoria che permette di conoscere l’origine del grano impiegato nella pasta e del riso mette fine all’inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionali, in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero, come pure un pacco di riso su quattro senza che questo fosse fino ad ora indicato in etichetta. È quanto afferma la Coldiretti che ha organizzato il Pasta Day in occasione dell’entrata in vigore dei due decreti interministeriali sull’indicazione dell’origine obbligatoria del riso e del grano per la pasta in etichetta dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che cade esattamente il 13 febbraio per il riso e il 14 febbraio per la pasta.
Una scelta applaudita dal 96% dei consumatori che - sottolinea la Coldiretti - chiede venga scritta sull’etichetta in modo chiaro e leggibile l’origine di tutti gli alimenti e confermata in Italia anche dal Tar del Lazio che ha precisato come sia “prevalente l’interesse pubblico ad informare i consumatori considerato anche l’esito delle consultazioni pubbliche circa l’importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese di origine e/o del luogo di provenienza dell’alimento e dell’ingrediente primario.
Secondo quanto previsto dal decreto le confezioni di pasta secca prodotte in Italia – spiega la Coldiretti – dovranno avere obbligatoriamente in etichetta il nome del Paese nel quale il grano viene coltivato e quello di molitura; se proviene o è stato molito in più paesi possono essere utilizzate, a seconda dei casi, le seguenti diciture: paesi UE, paesi NON UE, paesi UE E NON UE. Inoltre, se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”. Si tratta del risultato della guerra del grano lanciata da Coldiretti con decine di migliaia di agricoltori scesi in piazza.
L’indicazione in etichetta dell’origine per il riso deve riportare le diciture “Paese di coltivazione del riso”, “Paese di lavorazione” e “Paese di confezionamento”. Qualora le fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento del riso avvengano nello stesso Paese può essere recata in etichetta la dicitura “origine del riso”, seguita dal nome del Paese. In caso di riso coltivato o lavorato in più Paesi possono essere utilizzate le diciture “UE”, “non UE”, ed “UE e non UE”. I prodotti che non soddisfano questi requisiti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte. Sarà così smascherata l’invasione di riso straniero spesso favorita dal regime particolarmente favorevole praticato nei confronti dei Paesi Meno Avanzati (accordo EBA), che prevede la possibilità di esportare verso l’Unione Europea quantitativi illimitati a dazio zero di riso che – sostiene la Coldiretti - non offre certo le stesse garanzie di sicurezza alimentare e di rispetto dei diritti dei lavoratori del prodotto nazionale.
16 Febbraio 2018
ORIGINE OBBLIGATORIA SU PASTA E RISO