Con decreto dello scorso novembre, il Ministero della Salute rende obbligatoria la registrazione
nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA) degli spostamenti sul territorio nazionale di materiale
apistico vivo, per nomadismo e impollinazione.
Il decreto riguarda chiunque detiene api, a qualsiasi titolo (anche hobbistico-amatoriale). Le
informazioni relative agli spostamenti dovranno essere registrate in BDA, raggiungibile tramite
il Portale Unico dei Sistemi Informativi Veterinari (www.vetinfo.it), tramite la compilazione informatizzata
del documento di accompagnamento (Allegato C) che sostituisce lo stesso docu-
mento del Manuale operativo di cui al decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014.
Sono esclusi dall’obbligo gli spostamenti da e verso apiari della medesima proprietà che avvengano
all’interno della stessa provincia e che non determinano l’attivazione o la disattivazione
di un apiario. Tra le misure facoltative occorre, invece, ricordare l’identificazione univoca,
da parte dell’apicoltore, di ogni singola arnia del proprio apiario, con l’apposizione di un
numero costituito dal codice identificativo dell’apicoltore seguito da un’ulteriore codice univoco
identificativo dell’arnia. Tutte le arnie identificate devono essere registrate in BDA. Tale sistema
è in ogni caso indicato in ragione di aspetti di rintracciabilità interna aziendale e potrà meglio
aiutare gli operatori nella corretta registrazione delle arnie effettivamente movimentate
dagli apicoltori.
Il decreto concede 180 giorni dalla sua entrata in vigore per l’attuazione degli adempimenti
previsti.
23 Febbraio 2018
REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONE API E MATERIALE APISTICO: OBBLIGO OPERATORI