Il recente Regolamento (UE) 2026/471 ha introdotto modifiche significative al sistema di gestione del potenziale produttivo vitivinicolo, intervenendo in modifica dell'articolo 62 del Reg. 1308/2013.
Queste variazioni mirano a rispondere all'attuale instabilità tra offerta e domanda, offrendo maggiore flessibilità ai viticoltori in un contesto di mercato caratterizzato da un calo dei consumi e sfide climatiche.
Validità e Sanzioni per i Nuovi Impianti
Secondo le nuove disposizioni, le autorizzazioni per nuovi impianti (concesse annualmente ai sensi dell'articolo 64) hanno una validità che si estende fino all'ultimo giorno della terza campagna di commercializzazione successiva a quella in cui sono state rilasciate.
Tutte le nuove autorizzazioni concesse prima del 1° gennaio 2025 potranno essere rinunciate dai titolari, per evitare che il loro mancato utlizzo li esponga alle sanzioni amministrave previste dalla Legge 238/2016.
Tale rinuncia dovrà essere formalizzata entro il 31 dicembre 2026.
Svolta per le Autorizzazioni al Reimpianto
Una delle novità più rilevante riguarda le autorizzazioni per il reimpianto (Art. 66). Per quelle concesse a partire dal 18 marzo 2026, o già valide a tale data, la validità è stata estesa fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna di commercializzazione successiva a quella del rilascio.
La sospensione delle sanzioni e la proroga del periodo di validità allevierà la pressione sui viticoltori, offrendo inoltre loro la flessibilità di riconsiderare le intenzioni di impianto, concedendo più tempo per individuare le varietà di uve e i Cpi di vino più adaJ all’evoluzione della domanda del mercato e alle sempre più estreme e mutevoli condizioni climatiche.
Gli uffici Coldiretti di Reggio Emilia sono a completa disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie.