27 Maggio 2026
NUOVA LEGGE REGIONALE SULLE AREE IDONEE

Approvata la legge per la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Per le aree agricole introdotto un tetto all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili: non potrà essere interessato più dell’1,5% della Sau del territorio regionale

Interporti, siti bonificati, cave ripristinate. Ma anche aree ecologicamente attrezzate, rotatorie stradali e spazi nella disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSp).

Sono queste alcune delle aree già antropizzate dove la Regione Emilia-Romagna intende spingere l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ed è in questo contesto che si colloca la nuova legge regionale sulle cosiddette aree idonee, approvata dall’Assemblea legislativa.

Il testo riconosce ulteriori aree idonee rispetto a quelle già indicate dalla legge nazionale (decreto legislativo 190 del 2024) e definisce il quadro regionale per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili. L’obiettivo è accompagnare la transizione energetica assicurando, al tempo stesso, criteri chiari di localizzazione e tutela del territorio.

La nuova legge regionale si compone di tre titoli: il primo contiene le disposizioni generali relative ai principi, alle finalità e agli obiettivi della disciplina regionale. Il secondo specifica i criteri per l’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio emiliano-romagnolo, distinguendoli in base alle diverse tipologie. Il terzo, infine, stabilisce le norme finali e transitorie.

Nel definire principi, finalità e obiettivi della legge, viene stabilito che rimangono fermi i vincoli e le tutele previsti dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale, agroalimentare, “nonché i piani territoriali regionali e gli strumenti della pianificazione di bacino.

Precisa che dovrà essere assicurato il raggiungimento dell’obiettivo di 6,3 GW, con un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 GW. La norma chiarisce inoltre che l’individuazione di una porzione di territorio regionale come area idonea non attribuisce al proponente il diritto all’installazione di impianti, ma determina l’applicabilità delle semplificazioni amministrative previste dal decreto legislativo 190 del 2024.

La legge stabilisce inoltre che gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante debbano prevedere l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi di pertinenza. I Comuni potranno inoltre stabilire una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali. Nelle aree interessate da colture certificate sarà infine possibile installare esclusivamente impianti agrivoltaici e geotermici.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle aree con destinazione agricola la legge stabilisce che l’installazione di impianti a fonti rinnovabili non possa interessare una quota superiore all’1,5% della Superficie agricola utilizzata (Sau) dell’intero territorio regionale, calcolata a partire dal 31 dicembre 2020. Inoltre, in ciascun Comune dell’Emilia-Romagna gli impianti non potranno interessare una quota superiore al 2,5% della Sau comunale, salvo specifiche deroghe da parte dell’amministrazione stessa. La legge specifica anche i criteri per il computo della Sau interessata da impianti di fonti di energia rinnovabile; così come viene disciplinata l’installazione degli impianti agrivoltaici, prevedendo il mantenimento dell’attività agricola e la conservazione di almeno l’80% della Produzione lorda vendibile (Plv).

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